Ecco alcune riflessioni sulla Normativa vigente
Anche prima della riforma del condominio introdotta dalla L. 11-12-2012, n. 220, si sosteneva che l'assemblea condominiale avesse il potere e la facoltà di vietare l'installazione di impianti antenne tv esclusivi nei condomini, solo a patto che gli impianti impedissero l'utilizzo del terrazzo da parte degli altri condomini o fossero comunque mal visti dagli abitanti dell'edificio in relazione all'impiego di parti comuni.
Al di fuori di questa eventualità, una delibera che vietasse l’installazione di impianti tv esclusivi in condominio era considerata nulla.
Esaminando la Normativa, non possiamo dimenticare quanto attestano gli articoli 1 e 3 della L. 554/1940 che, pur riferendosi alla disciplina regolamentativa degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, possono essere applicati anche agli impianti antenne tv. Oltre a questi articoli, da tenere in considerazione è anche l'articolo 231 del D.P.R. 156/1973, abrogato dal D.Lgs. 259/2003.
Le leggi stabiliscono che i proprietari dell’edificio non hanno la facoltà di opporsi e vietare l’installazione esterna di impianti antenne tv centralizzati da parte degli abitanti dello stesso condominio. Il titolare dell'apparecchio radiofonico o televisivo esclusivo o privato ha il diritto di installare impianti antenne tv esclusivi sulla terrazza del condominio: naturalmente resta a suo carico anche tutto ciò che riguarda la manutenzione e la rimozione dell'antenna, in caso di diverso collocamento dell'impianto. Addirittura la legge permette, al condomino che vuole installare impianti tv esclusivi, di essere esonerato dall'obbligo di riportare il terrazzo allo stato precedente l'installazione dell'antenna, in caso in cui il proprietario decida di rimuovere l'antenna.
Pertanto anche se il condominio è dotato di impianti antenne tv centralizzati, né l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare al condomino l’installazione esclusiva di singole antenne ricetrasmittenti sul terrazzo o sul tetto comune. In caso contrario verrebbe violata la normativa che regola il diritto di ciascun condomino all'utilizzo della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.
Quindi, se sul tetto di un condominio viene installata un'antenna tv centralizzata ed un solo condomino vuole, al contrario, installare un impianto tv autonomo, l'assemblea condominiale può vietare questa installazione esclusiva solamente se questo impianto pregiudica l'utilizzo del terrazzo da parte di altri condòmini o provoca comunque un qualsiasi altro disagio rilevante ad una delle parti comuni.
Le novità della Riforma del Condominio 2012
La recente riforma del condominio (L. 220/2012) è intervenuta in materia di antenne ed impianti di ricezione introducendo, nel codice civile, una specifica disciplina.
Per prima cosa, gli impianti antenne tv ed i relativi collegamenti rientrano, ora, tra le parti comuni del condominio. Per l’installazione di tali impianti, secondo la riforma del condominio, è attualmente indispensabile una maggioranza agevolata: essa corrisponde alla maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio, anzichè quella ordinaria in tema di innovazioni.
Per cui, anche se senza dubbio l’installazione di impianti antenne tv centralizzati, in un edificio che non ne ha, deve essere considerato "innovazione" e dunque la relativa delibera dovrebbe essere approvata con i voti espressi dalla maggioranza, la nuova Normativa, nell'intento di facilitare le relative decisioni, ha ridotto la maggioranza richiesta a quella prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 c.c., ovvero alla maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno 500 millesimi.
Inoltre, se l’edificio è dotato di tale antenna già dalla sua costruzione, questa va annoverata tra i beni comuni, mentre se si tratta di installazione successiva a carico solo di alcuni degli abitanti del condominio, solo questi ne saranno comproprietari. Saranno dunque a carico esclusivamente di questi ultimi le spese, sia ordinarie che straordinarie, richieste dalla riparazione di questi impianti antenne tv. I costi andranno suddivisi in parti uguali, se i condomini lo utilizzano in maniera paritaria.
Quando richiedere la consulenza di un antennista
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