Legge 220 del 2012: riforma del condominio
Sono passati ormai 9 anni dall'ultima riforma condominio, ma la normativa di riferimento rimane la cosiddetta "Legge 220 del 2012", la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, la quale ha apportato modifiche sostanziali al Codice Civile, ampliando e modificando articoli esistenti e inserendone di nuovi.
La riforma è intervenuta in materia di antenna tv condominio e di impianti di ricezione introducendo, nel Codice Civile, una norma, l’art.1122-bis, dedicata specificamente al tipo di intervento che si vuole realizzare nell’edificio condominiale in questione.
Legge 220 del 2012 condominio
Il 1122-bis spiega come una parte comune del condominio possa andare al servizio del privato. Nello specifico, il 1122-bis va a determinare quelle che sono le modalità di installazione di impianti non centralizzati per la ricezione di tipo radiotelevisivo. L’articolo così recita “le installazioni di
non per la e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche". Si devono quindi adottare tutti gli accorgimenti del caso, tenendo sempre in considerazione i vincoli a livello paesaggistico e le Belle Arti, aggiungiamo. Resta a carico del titolare dell'apparecchio radiofonico o televisivo esclusivo o privato anche tutto ciò che riguarda la manutenzione e la rimozione dell'antenna, in caso di diverso collocamento dell'impianto antenna condominio: nel momento in cui viene rimosso si è obbligati al ripristino dei luoghi ante intervento.Pertanto anche se il condominio è dotato di impianti antenne tv centralizzati, né l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare al condomino l’installazione esclusiva di singole antenne ricetrasmittenti sul terrazzo o sul tetto comune. In caso contrario verrebbe violata la normativa che regola il diritto di ciascun condomino all'utilizzo della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso, con limiti legati alla tipologia del fabbricato, al decoro e all’estetica, parametri che sono sempre da tenere in considerazione.
Quindi, se sul tetto di un condominio viene installata un'antenna tv centralizzata ed un solo condomino vuole, al contrario, installare un impianto tv autonomo, l'assemblea condominiale può vietare questa installazione esclusiva solamente se questo impianto pregiudica l'utilizzo del terrazzo da parte di altri condomini o provoca comunque un qualsiasi altro disagio rilevante ad una delle parti comuni.
L'intenzione di intervenire sulle parti comuni deve essere comunicata all’amministratore, indicando nello specifico di che tipo di opera si tratta. A quel punto, la richiesta passa al vaglio dell’assemblea condominiale, che decide sempre a maggioranza, come stabilito dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice Civile, tenendo conto della sicurezza del fabbricato e della sua staticità. Per l’installazione di tali impianti, secondo la normativa, è indispensabile una maggioranza agevolata: essa corrisponde alla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi.
Quando richiedere la consulenza di un antennista
Se desiderate conoscere di più sull'installazione di impianti antenne tv in condomini e volete sapere se è possibile posizionarne uno esclusivo sul terrazzo o sul tetto del condominio in cui abitate, contattate il team de Lantennista, per richiedere un sopralluogo presso la vostra struttura e per avere un preventivo personalizzato in merito ad un eventuale intervento di installazione.