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Novità sul rifacimento dell'impianto TV centralizzato nei condomini

È necessaria la maggioranza e la ripartizione delle spese

L'impianto TV centralizzato è quel complesso di beni utili a permettere la ricezione del segnale radiotelevisivo per via terrestre o satellitare. È formato da vari componenti - antenna, cavi, centraline - tutti indispensabili per il suo corretto funzionamento. Nell'originaria formulazione della "Riforma del Condominio", nuovo art. 1117 del Codice Civile, l'impianto TV non era specificatamente menzionato tra i beni da considerare di proprietà comune.

Nel contesto dell'installazione degli impianti TV centralizzati nei condomini, la Corte di Cassazione ha sancito che "affinché possa operare il c.d. diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra i primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche strutturali, un bene serva al godimento di tutte le parti singole dell'edificio e sia a esse funzionalmente collegato, si presume indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini, o soltanto da alcuni di essi, e dalla entità del collegamento e della possibile utilizzazione concreta - la contitolarità necessaria di tutti i condomini sul bene” (ex multis Cass. 21 dicembre 2007, n. 27145).

Presunzione di condominialità: chi deve decidere?

L'antenna TV centralizzata, ovvero quell'impianto che serve tutte le unità immobiliari da cui il condominio è costituito, dev'essere considerata bene comune secondo l'art. 1117 c.c. (cfr. Cass. 11 gennaio 2012 n. 144).

L'attuale art. 1117 c.c., riscritto dalla legge n. 220/2012, contiene un riferimento specifico a questi impianti, sostenendo che sono da ritenersi "Beni Comuni" quelli utilizzati "per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso d'impianti unitari, fino al punto di utenza”.

La diramazione o il punto di utenza costituiscono i limiti e i confini della proprietà condominiale: esclusi quest'ultimi, ogni intervento sostenuto e i costi resi necessari riguardano il singolo condomino. È la compagine, tuttavia, a doversi occupare della conservazione di quei beni.

Con che maggioranze e qual è il criterio usato per la ripartizione delle spese applicabile?

Innanzitutto è bene distinguere due categorie d'ipotesi d'intervento:

  • Manutenzione ordinaria;
  • Manutenzione straordinaria.
     

Per quanto concerne gli interventi di tipo ordinario, il potere e la facoltà di richiederli spetta all'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c., e all'assemblea, in vista della generale competenza riconosciutale dalla legge, cfr. art. 1135 c.c.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere sempre stabiliti dall'assise, a eccezione dei casi di emergenza, quando è l'amministratore del condominio ad avere potere di spesa: ad esempio è il caso di un'antenna TV caduta in seguito a forti raffiche di vento. In questo caso, l'amministratore può contattare un'impresa di antennisti, come Lantennista, e ordinare l'intervento riparatorio.

In ogni circostanza, salvo diversa indicazione del regolamento contrattuale, i costi per la manutenzione dell'impianto TV centralizzato devono essere ripartiti tra tutti i condomini, sulla base dei millesimi di proprietà.

Impianto TV centralizzata condominiale: ecco a chi spettano le spese per interventi di conservazione

L’impianto TV centralizzato, funzionale alla ricezione del segnale radiotelevisivo, rientra nell'ambito della condominialità. Solo una diversa disposizione contrattuale, inclusa negli atti d’acquisto o nel regolamento condominiale, o la sua installazione dopo la costruzione dell’edificio, possono far si che la proprietà sia appannaggio solo di un gruppo e non di tutti i condomini.

Sono esclusi a priopri dalla proprietà dell’impianto anche tutti quei condomini che non hanno la possibilità materiale di usufruirne: parliamo, ad esempio, di proprietari di box o di cantine. Questo in virtù dell'art. 1123, secondo comma, c.c.

È bene ricordare, infine, che secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, l'assemblea condominiale ha la facoltà di sopprimere il servizio di ricezione radiotelevisiva (cfr. Cass. 11 gennaio 2012 n. 144).

Come nel caso del riscaldamento condominiale, il condomino, infatti, può rinunciare anche all’uso dell’antenna TV condominiale. In questo caso specifico, il condominio ha l'obbligo di partecipare alle spese di conservazione ma non a quelle d’uso. La Cassazione, nella sentenza n. 5974 del 25 marzo 2004, ne spiega chiaramente il motivo.

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Contatta i tecnici de LANTENNISTA di Rimini per un sopralluogo esplorativo e richiedi loro un preventivo personalizzato, in base alle caratteristiche dell'edificio in cui abiti. 

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Basato su 98 recensioni

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Le spiegazioni non sono accompagnate visivamente dalla immagine dei singoli tasti. Inoltre la posizione dei tasti nelle 3 immagini riportate non corrispondono alla p...

Grazie,la sua risposta è stata esaustiva ascolterò il suo consiglio perché la regolazione dell'amplificatore è stata fatta senza strumento.... Saluti...

io ho 2 ricevitori uguali, 1- funziona benissimo.e láltro non si vede la Mediaset. Ho aggiornato il tutto ma non si vedono ugualmente....

La risposta è adeguata e la ringrazio. Approfitterei per estendere la domanda ulteriormente. Potrebbe la suddetta antenna avere dei costi di noleggiodato che non l'...

Per configurare l’utilizzo di un telecomando sky q con uno Smart tv akai, ho inserito il marchio Acer e funziona....

⭐⭐⭐

Le spiegazioni non sono accompagnate visivamente dalla immagine dei singoli tasti. Inoltre la posizione dei tasti nelle 3 immagini riportate non corrispondono alla p...

⭐⭐⭐⭐⭐

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⭐⭐⭐⭐⭐

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